IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche   e   sui   relativi   servizi,  nonche'  le  sue  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  regolamento  per  l'applicazione  della  citata  legge,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 536, che in
attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  istituisce  il  Servizio
fitosanitario  nazionale  (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario
centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale»;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  169/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del
24 ottobre   2005,   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Considerato  che  il  cinipide  del  castagno Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu  (di  seguito  denominato D. kuriphilus) costituisce grande
pericolo potenziale per le produzioni ed il vivaismo castanicolo;
  Tenuto  conto  che  D. kuriphilus risulta essere presente in alcune
aree  castanicole  del  territorio  nazionale  dove  ha gia' prodotto
ingenti danni economici;
  Ritenuto   che  si  debba  procedere  all'attivazione,  sull'intero
territorio nazionale, di un sistema permanente di monitoraggio per la
verifica della presenza di D. kuriphilus;
  Ritenuto   che   per   fronteggiare  il  pericolo  derivante  dalla
diffusione   di   D.   kuriphilus   sia   opportuno  adottare  misure
fitosanitarie  volte  alla  sua eradicazione dalle aree focolaio e al
suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da tempo;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  espresso  nella  seduta  del  26 gennaio 2006, ai sensi
dell'art.  2,  com-ma 3,  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Scopo generale
  1.  La  lotta  contro  D. kuriphilus e' obbligatoria nel territorio
della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.