Art. 10.
                         Misure finanziarie
  1.  Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente
decreto  sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni
a qualsiasi titolo.
  2.  Le  regioni  al fine di prevenire gravi danni per l'economia di
una  zona  agricola  possono  stabilire  interventi  di sostegno alle
aziende   castanicole   e   vivaistiche   per  le  perdite  derivanti
dall'adozione   delle   misure   imposte   a   norma   del   presente
provvedimento.