Art. 10. Misure finanziarie 1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. 2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende castanicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.