Art. 11. Inadempienze 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2006 Il Ministro: Alemanno