Art. 11.
                            Inadempienze
  1.  Fatta  salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e'
facolta'  delle  regioni  stabilire  sanzioni  amministrative per gli
inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 febbraio 2006

                                                Il Ministro: Alemanno