Art. 2. Ispezioni 1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e i Corpi forestali regionali, accertano annualmente la presenza di D. kuriphilus nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno. 2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di D. kuriphilus in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo status che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 5 e 6.