Art. 2.
                              Ispezioni
  1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con il Corpo
forestale  dello  Stato  e  i  Corpi  forestali  regionali, accertano
annualmente  la  presenza  di  D. kuriphilus nei territori di propria
competenza  e  comunicano  gli esiti di tali accertamenti al Servizio
fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.
  2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di D. kuriphilus
in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al
comma  precedente,  i  Servizi  fitosanitari  regionali comunicano lo
status  che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio
oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 5 e 6.