Art. 3.
                     Denuncia dei casi sospetti
  1.  Chiunque,  sulla  base  del  rinvenimento  di  esemplari  o del
riscontro  dei sintomi di infestazione (galle) su piante di castagno,
venga  a  conoscenza  della  sospetta  presenza  di D. kuriphilus, lo
comunica  tempestivamente  al  Servizio  fitosanitario competente per
territorio.
  2.  I  Servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le
segnalazioni  ricevute  adottando,  in caso di riscontro positivo, le
misure previste dal presente decreto.