Art. 3. Denuncia dei casi sospetti 1. Chiunque, sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro dei sintomi di infestazione (galle) su piante di castagno, venga a conoscenza della sospetta presenza di D. kuriphilus, lo comunica tempestivamente al Servizio fitosanitario competente per territorio. 2. I Servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni ricevute adottando, in caso di riscontro positivo, le misure previste dal presente decreto.