Art. 5.
                  Misure fitosanitarie nei focolai
  1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area (in ogni caso
non  inferiore  a  km  0,5  di  raggio)  in  cui  e'  stata accertata
ufficialmente  la  presenza  di  D.  kuriphilus  e  si  puo' ritenere
tecnicamente  possibile  la sua eradicazione, gli interessati ad ogni
titolo  procedono,  entro il 15 maggio di ogni anno, alla raccolta ed
all'immediata  distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti
di infestazione.
  2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente
puo'  adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine
di  eradicare  il  fitofago  o  di  limitarne la diffusione, compreso
l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infestato.
  3.  Il  focolaio  si  estingue  dopo  che il Servizio fitosanitario
regionale   ha   accertato   l'assenza   dell'insetto  per  tre  anni
consecutivi.