Art. 5. Misure fitosanitarie nei focolai 1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area (in ogni caso non inferiore a km 0,5 di raggio) in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza di D. kuriphilus e si puo' ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono, entro il 15 maggio di ogni anno, alla raccolta ed all'immediata distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti di infestazione. 2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente puo' adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare il fitofago o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infestato. 3. Il focolaio si estingue dopo che il Servizio fitosanitario regionale ha accertato l'assenza dell'insetto per tre anni consecutivi.