Art. 6. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento 1. Si definisce «zona di insediamento», l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui e' stata comprovata la presenza di D. kuriphilus e la sua diffusione e' tale da non far ritenere piu' possibile un'eventuale azione di eradicazione. 2. Nelle zone di insediamento le misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, privilegiando la lotta biologica.