Art. 6.
           Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
  1.  Si  definisce  «zona  di  insediamento»,  l'area delimitata dal
Servizio   fitosanitario   regionale   competente  in  cui  e'  stata
comprovata  la  presenza di D. kuriphilus e la sua diffusione e' tale
da   non   far   ritenere   piu'  possibile  un'eventuale  azione  di
eradicazione.
  2.   Nelle   zone   di   insediamento  le  misure  di  contenimento
dell'organismo   nocivo  sono  definite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale   competente   per   territorio,   privilegiando  la  lotta
biologica.