Art. 7.
                               Divieti
  1.  E'  vietato  trasportare  rami  recisi,  fronde per ornamento e
materiali  di  moltiplicazione  di  Castanea  sp., ad eccezione delle
sementi,  al  di  fuori  delle zone in cui e' presente D. kuriphilus,
siano esse zone di focolaio o di insediamento.
    2.  E' vietato detenere e porre in circolazione esemplari vivi di
D.  kuriphilus  in  ogni  stadio  di  sviluppo, isolati o associati a
vegetali   di   Castanea  sp.,  anche  per  scopi  scientifici  o  di
miglioramento  genetico,  senza specifica autorizzazione del Servizio
fitosanitario centrale.