Art. 7. Divieti 1. E' vietato trasportare rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea sp., ad eccezione delle sementi, al di fuori delle zone in cui e' presente D. kuriphilus, siano esse zone di focolaio o di insediamento. 2. E' vietato detenere e porre in circolazione esemplari vivi di D. kuriphilus in ogni stadio di sviluppo, isolati o associati a vegetali di Castanea sp., anche per scopi scientifici o di miglioramento genetico, senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario centrale.