Art. 8.
           Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
  1.  Le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i
campi  di  produzione  di giovani piante di castagno (piantonai) sono
ubicati  in  zone  distanti  almeno  10  km dalle zone nelle quali e'
presente il D. kuriphilus.
  2.   I   vivaisti  adottano  immediatamente  tutti  gli  interventi
necessari,   secondo   le   indicazioni  del  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio.
  3.  In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i
vivaisti   notificano   tempestivamente   al  Servizio  fitosanitario
regionale   competente   per  il  territorio  di  destinazione,  ogni
movimentazione  di  piante  e materiale di moltiplicazione compresi i
dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi.
  4.    Il    vivaista    che,    successivamente    alla   fase   di
commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione di castagno,
venga  a conoscenza che sullo stesso materiale o su una sua parte sia
stata rilevata, alla successiva ripresa vegetativa, la presenza di D.
kuriphilus,   comunica   gli  estremi  identificativi  di  tutti  gli
acquirenti  dei  materiali  di  moltiplicazione  ceduti  al  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione.