Art. 8. Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica 1. Le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi di produzione di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati in zone distanti almeno 10 km dalle zone nelle quali e' presente il D. kuriphilus. 2. I vivaisti adottano immediatamente tutti gli interventi necessari, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiale di moltiplicazione compresi i dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi. 4. Il vivaista che, successivamente alla fase di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di castagno, venga a conoscenza che sullo stesso materiale o su una sua parte sia stata rilevata, alla successiva ripresa vegetativa, la presenza di D. kuriphilus, comunica gli estremi identificativi di tutti gli acquirenti dei materiali di moltiplicazione ceduti al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione.