IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 che modifica la direttiva comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE; Visto il titolo IV, capo I, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina generale; Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25 del rinnovellato decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema; Acquisito l'avviso favorevole del Coordinamento interregionale in sanita' espresso con lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003; Vista la proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina generale predisposta dalla direzione generale della programmazione sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot. 29353; Decreta: Art. 1. Bandi e contingenti 1. Le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessita' formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale. I bandi contengono, tutti, le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome. 2. I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle regioni e province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.