IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2001 che modifica la direttiva
comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto il titolo IV, capo I, del citato decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina
generale;
Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25 del
rinnovellato decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368,
stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, in
conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Acquisito l'avviso favorevole del Coordinamento interregionale in
sanita' espresso con lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n.
A00GRT/4306/125.010.002.003;
Vista la proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario
nazionale per il finanziamento del corso di formazione specifica in
medicina generale predisposta dalla direzione generale della
programmazione sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot.
29353;
Decreta:
Art. 1.
Bandi e contingenti
1. Le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma
entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
n. 368 del 1999, in relazione alle proprie esigenze ed alle
necessita' formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i
bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione
specifica in medicina generale. I bandi contengono, tutti, le
medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province
autonome.
2. I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono
determinati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle regioni e
province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti
concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei
contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno,
effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al
numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina
convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei
pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone
carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale
previsto dagli accordi nazionali vigenti.