Art. 10. Durata del corso 1. Il corso ha durata triennale. Tuttavia, la durata del corso medesimo puo' essere ridotta per un periodo totale di un anno pari a 1600 ore ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999. 2. Il Ministero della salute trasmette alle regioni ed alle province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in tempo utile per consentire alle regioni ed alle province autonome la valutazione dei crediti formativi, l'elenco dei corsi attivati dalle universita', valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza.