Art. 10.
                          Durata del corso
  1.  Il  corso  ha  durata  triennale. Tuttavia, la durata del corso
medesimo  puo' essere ridotta per un periodo totale di un anno pari a
1600  ore ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 368/1999.
  2.  Il  Ministero  della  salute  trasmette  alle  regioni  ed alle
province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in
tempo  utile per consentire alle regioni ed alle province autonome la
valutazione  dei crediti formativi, l'elenco dei corsi attivati dalle
universita',  valutabili  ai  fini della riduzione della durata della
frequenza.