Art. 11.
Corsi a tempo pieno - Incompatibilita'
1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo
pieno implica la partecipazione alla totalita' delle attivita'
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le
guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per
l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la
durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in
formazione l'esercizio di attivita' libero-professionali ed ogni
rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio
sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche
di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso
e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi
di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua
tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione
specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei
corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far
sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto
notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di
incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti
rapporti incompatibili.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28
dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente
nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti
nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e
purche' compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le
sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le
sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.
Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni
ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva
sussistenza dello stato di carenza.
3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita
la sostituzione del proprio tutor.
4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19,
comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la
stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.
In presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione
del medico tirocinante dal corso.
5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un
rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale ne' con i medici tutori.
6. Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico
impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio,
in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.