Art. 12.
Corso a tempo parziale
1. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a
tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a
quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata
rispetto a quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50%
dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di
formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro
ospedaliero, sia per la parte effettuata in un ambulatorio di
medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale
i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di
numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo
esercizio della medicina generale.
2. In caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le regioni e
le province autonome ne danno comunicazione al Ministero della
salute, alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane ed alla Direzione generale della programmazione
sanitaria, indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i
quali si applica tale tipologia di formazione.
3. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni
preclusione ed incompatibilita' presente in caso di formazione a
tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso e'
consentito lo svolgimento di ogni altra attivita' lavorativa, purche'
compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla regione o
provincia autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso e'
strutturato a tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato
art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999.
4. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio e'
corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al
tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo
pieno.
5. Per quanto concerne la disciplina relativa agli impedimenti
lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonche' per
la regolamentazione delle assenze per motivi personali, si fa rinvio
a quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 368/1999.