Art. 12.
                       Corso a tempo parziale
  1.  Le  regioni  e le province autonome possono organizzare corsi a
tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a)  il  livello  della  formazione corrisponda qualitativamente a
quello della formazione a tempo pieno;
    b)  la  durata  complessiva  della  formazione non sia abbreviata
rispetto a quella a tempo pieno;
    c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50%
dell'orario settimanale a tempo pieno;
    d)  la  formazione  comporti  un  congruo  numero  di  periodi di
formazione  a  tempo  pieno  sia per la parte dispensata in un centro
ospedaliero,  sia  per  la  parte  effettuata  in  un  ambulatorio di
medicina  generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale
i medici dispensano cure primarie;
    e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di
numero  e  durata  tali  da  preparare in modo adeguato all'effettivo
esercizio della medicina generale.
  2.  In  caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le regioni e
le  province  autonome  ne  danno  comunicazione  al  Ministero della
salute,  alla  Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse   umane  ed  alla  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria,  indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i
quali si applica tale tipologia di formazione.
  3.  La  scelta  della  formazione a tempo parziale fa decadere ogni
preclusione  ed  incompatibilita'  presente  in  caso di formazione a
tempo  pieno:  ai  medici  che  optano per tale tipologia di corso e'
consentito lo svolgimento di ogni altra attivita' lavorativa, purche'
compatibile  con  i  periodi  di formazione stabiliti dalla regione o
provincia autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso e'
strutturato  a  tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato
art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999.
  4.  In  caso  di formazione a tempo parziale, la borsa di studio e'
corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al
tirocinante  la  medesima  somma corrisposta in caso di corsi a tempo
pieno.
  5.  Per  quanto  concerne  la  disciplina relativa agli impedimenti
lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonche' per
la  regolamentazione delle assenze per motivi personali, si fa rinvio
a quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 368/1999.