Art. 12. Corso a tempo parziale 1. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno; c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale. 2. In caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le regioni e le province autonome ne danno comunicazione al Ministero della salute, alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane ed alla Direzione generale della programmazione sanitaria, indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i quali si applica tale tipologia di formazione. 3. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilita' presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso e' consentito lo svolgimento di ogni altra attivita' lavorativa, purche' compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla regione o provincia autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso e' strutturato a tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999. 4. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio e' corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno. 5. Per quanto concerne la disciplina relativa agli impedimenti lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonche' per la regolamentazione delle assenze per motivi personali, si fa rinvio a quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 368/1999.