Art. 13. Principi generali per l'organizzazione dei programmi Rinvio 1. Per tutto quel che concerne l'articolazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche del corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare sentito il Consiglio superiore di sanita', la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.