Art. 13.
Principi generali per l'organizzazione dei programmi Rinvio
1. Per tutto quel che concerne l'articolazione degli obiettivi
didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento ed i
programmi delle attivita' teoriche e pratiche del corso di formazione
specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto
del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti
permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, da adottare sentito il Consiglio superiore di sanita', la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.