Art. 15.
Organizzazione dei corsi
1. Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in
medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del
corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di
regione, delle universita' degli studi, di un apposito centro
formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro
regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni
caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto.
2. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti
in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi,
stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo,
l'articolazione dei periodi della formazione in conformita' a quanto
stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare
riguardo:
all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le
attivita' formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla
luce dei requisiti di idoneita' prefissati;
alla definizione dei criteri e della modalita' di individuazione
dei coordinatori delle attivita' didattiche teoriche e pratiche e
della loro durata in carica;
all'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei
medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina
generale, ai fini dell'espletamento dei vari periodi formativi
previsti dai programmi;
alla definizione di un modello di libretto individuale per il
medico in formazione che preveda le modalita' di verifica delle
presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale
di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto
e', inoltre, prevista la possibilita' per i coordinatori delle
attivita' seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, di riportare il proprio giudizio analitico e motivato
sulle attivita' svolte dal medico in formazione, con particolare
riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;
all'individuazione di modalita' operative che garantiscano la
corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento
degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la
possibilita' di eventuali integrazioni e modifiche qualora
risultassero necessarie ed opportune;
alla definizione di criteri e modalita' per la determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture
che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei
suddetti requisiti;
alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti
secondo le necessita' formative emergenti, nonche' all'individuazione
di modalita' e criteri per la loro valutazione periodica;
all'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali,
nonche' alla formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli
argomenti per la redazione delle suddette tesi.
3. L'ammissione all'esame finale e' deliberata da parte del
collegio di tutor e di docenti, al termine del percorso formativo,
sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del
medico in formazione.