Art. 15. Organizzazione dei corsi 1. Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle universita' degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto. 2. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformita' a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attivita' formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneita' prefissati; alla definizione dei criteri e della modalita' di individuazione dei coordinatori delle attivita' didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica; all'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell'espletamento dei vari periodi formativi previsti dai programmi; alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le modalita' di verifica delle presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto e', inoltre, prevista la possibilita' per i coordinatori delle attivita' seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di riportare il proprio giudizio analitico e motivato sulle attivita' svolte dal medico in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti; all'individuazione di modalita' operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilita' di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune; alla definizione di criteri e modalita' per la determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti; alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessita' formative emergenti, nonche' all'individuazione di modalita' e criteri per la loro valutazione periodica; all'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali, nonche' alla formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi. 3. L'ammissione all'esame finale e' deliberata da parte del collegio di tutor e di docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione.