Art. 15.
                      Organizzazione dei corsi
  1.   Le   regioni  o  province  autonome  gestiscono  direttamente,
attraverso  i  propri  uffici,  i  corsi  di  formazione specifica in
medicina  generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del
corso,  esse  possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei
medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di
regione,  delle  universita'  degli  studi,  di  un  apposito  centro
formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro
regionale  per  la formazione specifica in medicina generale. In ogni
caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto.
  2. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti
in  dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi,
stabilendone     l'assetto     organizzativo    ed    amministrativo,
l'articolazione  dei periodi della formazione in conformita' a quanto
stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare
riguardo:
    all'individuazione   delle   sedi  nelle  quali  si  svolgono  le
attivita'  formative  avendo  cura  di verificarne l'adeguatezza alla
luce dei requisiti di idoneita' prefissati;
    alla  definizione dei criteri e della modalita' di individuazione
dei  coordinatori  delle  attivita'  didattiche teoriche e pratiche e
della loro durata in carica;
    all'individuazione  di  criteri  oggettivi  per l'abbinamento dei
medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina
generale,  ai  fini  dell'espletamento  dei  vari  periodi  formativi
previsti dai programmi;
    alla  definizione  di  un  modello di libretto individuale per il
medico  in  formazione  che  preveda  le  modalita' di verifica delle
presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale
di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto
e',  inoltre,  prevista  la  possibilita'  per  i  coordinatori delle
attivita'  seminariali  e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di
competenza,  di  riportare  il  proprio giudizio analitico e motivato
sulle  attivita'  svolte  dal  medico  in formazione, con particolare
riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;
    all'individuazione  di  modalita'  operative  che garantiscano la
corretta  ed  omogenea  attuazione dei programmi ed il raggiungimento
degli   obiettivi   didattici   programmati,   prevedendo   anche  la
possibilita'   di   eventuali   integrazioni   e   modifiche  qualora
risultassero necessarie ed opportune;
    alla definizione di criteri e modalita' per la determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture
che  la  compongono  e  la  verifica,  nel  tempo,  del permanere dei
suddetti requisiti;
    alla  realizzazione  di  corsi  per coordinatori, tutor e docenti
secondo le necessita' formative emergenti, nonche' all'individuazione
di modalita' e criteri per la loro valutazione periodica;
    all'individuazione   dei  requisiti  minimi  delle  tesi  finali,
nonche'  alla  formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli
argomenti per la redazione delle suddette tesi.
  3.  L'ammissione  all'esame  finale  e'  deliberata  da  parte  del
collegio  di  tutor  e di docenti, al termine del percorso formativo,
sulla  base  dei  singoli giudizi espressi nel libretto personale del
medico in formazione.