Art. 16. Prova finale 1. Per la prova finale, la commissione, di cui all'art. 4 del presente decreto, e' ricostituita nella medesima composizione nominativa ed integrata da un rappresentante del Ministero della salute e da un professore ordinario di medicina interna o di disciplina equipollente, designato dal Ministero della salute, a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Le regioni e le province autonome possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicita' ed opportunita'. 3. Per ragioni di uniformita' di giudizio, le commissioni per gli esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilita' di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari. Al termine della prova finale e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale conforme al fac-simile allegato. 4. Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito favorevole all'esame finale, puo' essere ammesso a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purche' con differente commissione esaminatrice, discutendo una nuova tesi predisposta dallo stesso. La prova finale puo' essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure il secondo colloquio, e' escluso dal corso, ma puo' partecipare a future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.