Art. 16.
Prova finale
1. Per la prova finale, la commissione, di cui all'art. 4 del
presente decreto, e' ricostituita nella medesima composizione
nominativa ed integrata da un rappresentante del Ministero della
salute e da un professore ordinario di medicina interna o di
disciplina equipollente, designato dal Ministero della salute, a
seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi
predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere anche
ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la
frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in
tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i
criteri di economicita' ed opportunita'.
3. Per ragioni di uniformita' di giudizio, le commissioni per gli
esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le
successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilita' di
procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.
Al termine della prova finale e' rilasciato il diploma di
formazione specifica in medicina generale conforme al fac-simile
allegato.
4. Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito
favorevole all'esame finale, puo' essere ammesso a partecipare
nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purche' con
differente commissione esaminatrice, discutendo una nuova tesi
predisposta dallo stesso. La prova finale puo' essere sostenuta per
un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure
il secondo colloquio, e' escluso dal corso, ma puo' partecipare a
future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.