Art. 17.
                           Borsa di studio
  1. Al medico in formazione e' conferita una borsa di studio annuale
di  Euro  11.103,  82,  dedotto  il premio di assicurazione di cui al
successivo  art.  21,  qualora non siano stipulate direttamente dagli
interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio e' soggetto
alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P.