Art. 17. Borsa di studio 1. Al medico in formazione e' conferita una borsa di studio annuale di Euro 11.103, 82, dedotto il premio di assicurazione di cui al successivo art. 21, qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio e' soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P.