Art. 18.
                            Assicurazione
  1.  I  medici  in  formazione  devono  essere  coperti  da  polizza
assicurativa  per  i  rischi  professionali  e gli infortuni connessi
all'attivita'   di   formazione  in  base  alle  condizioni  generali
stabilite   dalla   regione.   Le  relative  polizze  sono  stipulate
direttamente  dagli  interessati sulla base delle condizioni generali
suddette  o,  a  scelta  del  tirocinante,  dalla regione o provincia
autonoma  che  provvede  a  detrarre  i relativi premi dalla borsa di
studio.  I  massimali di copertura devono essere i medesimi per tutte
le  regioni  e  le  province  autonome  e  sono  definiti  in sede di
coordinamento   interregionale.   Nel   caso   di   stipula   diretta
dell'interessato,   copia  del  contratto  assicurativo  deve  essere
inviata  a  cura  degli stessi interessati al centro regionale per la
formazione  specifica  in  medicina  generale  prima  dell'inizio del
corso.