Art. 18. Assicurazione 1. I medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali stabilite dalla regione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali suddette o, a scelta del tirocinante, dalla regione o provincia autonoma che provvede a detrarre i relativi premi dalla borsa di studio. I massimali di copertura devono essere i medesimi per tutte le regioni e le province autonome e sono definiti in sede di coordinamento interregionale. Nel caso di stipula diretta dell'interessato, copia del contratto assicurativo deve essere inviata a cura degli stessi interessati al centro regionale per la formazione specifica in medicina generale prima dell'inizio del corso.