Art. 18.
Assicurazione
1. I medici in formazione devono essere coperti da polizza
assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali
stabilite dalla regione. Le relative polizze sono stipulate
direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali
suddette o, a scelta del tirocinante, dalla regione o provincia
autonoma che provvede a detrarre i relativi premi dalla borsa di
studio. I massimali di copertura devono essere i medesimi per tutte
le regioni e le province autonome e sono definiti in sede di
coordinamento interregionale. Nel caso di stipula diretta
dell'interessato, copia del contratto assicurativo deve essere
inviata a cura degli stessi interessati al centro regionale per la
formazione specifica in medicina generale prima dell'inizio del
corso.