Art. 19.
                            Finanziamenti
  1.  Per  il  finanziamento  dei  corsi si provvede ogni anno con le
quote  vincolate  del  Fondo  sanitario  nazionale.  Le  regioni e le
province  autonome  effettuano  una  rendicontazione  dettagliata  al
Ministero  della  salute  -  Direzione  generale della programmazione
sanitaria  entro l'anno successivo a quello del termine del corso cui
afferisce.