Art. 19.
Finanziamenti
1. Per il finanziamento dei corsi si provvede ogni anno con le
quote vincolate del Fondo sanitario nazionale. Le regioni e le
province autonome effettuano una rendicontazione dettagliata al
Ministero della salute - Direzione generale della programmazione
sanitaria entro l'anno successivo a quello del termine del corso cui
afferisce.