Art. 2.
                             Pubblicita'
  1.  I  bandi  sono  pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna
regione  o  provincia  autonoma  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami» - ne
viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno.
La  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
concorso   decorre   dalla   data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2.   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  viene
pubblicato  in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di
esame, almeno trenta giorni prima.
  3.   Le  regioni  e  le  province  autonome  fissano  il  luogo  di
svolgimento  dell'esame  e  l'ora  di convocazione dei candidati e ne
danno  avviso  sul  bollettino ufficiale della regione, almeno trenta
giorni prima.