Art. 2. Pubblicita' 1. I bandi sono pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna regione o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima. 3. Le regioni e le province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul bollettino ufficiale della regione, almeno trenta giorni prima.