Art. 2.
Pubblicita'
1. I bandi sono pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna
regione o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne
viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene
pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di
esame, almeno trenta giorni prima.
3. Le regioni e le province autonome fissano il luogo di
svolgimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne
danno avviso sul bollettino ufficiale della regione, almeno trenta
giorni prima.