Art. 20. Valutazione dei risultati 1. Al termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del Ministero della salute e delle regioni e province autonome valutano congiuntamente l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche al fine di eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi, anche alla luce delle indicazioni emanate dall'Unione europea.