Art. 20.
Valutazione dei risultati
1. Al termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del
Ministero della salute e delle regioni e province autonome valutano
congiuntamente l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche
al fine di eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi,
anche alla luce delle indicazioni emanate dall'Unione europea.