Art. 21.
                               Rinvio
  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente
decreto, si fa rinvio alla normativa vigente.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Storace