Art. 3. Prova di esame - Quiz 1. Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. 2. Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui bollettini ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 3. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz devono essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni diverse dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale. Il materiale di esame e' confezionato in modo tale da poterlo dissigillare pubblicamente il giorno dell'esame, innanzi a tutta la commissione di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti. I questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta. 4. Il tempo a disposizione per la prova e' uguale su tutto il territorio nazionale e, comunque, non superiore a due ore, con decorrenza dal momento in cui il presidente della commissione di esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel fascicolo del questionario. 5. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di esame, provvede, altresi', alla redazione della griglia di risposte esatte, che e' consegnata in busta sigillata al funzionario responsabile della regione o della provincia autonoma, unitamente alle istruzioni per l'espletamento della prova. La busta contenente le soluzioni e' desigillata alla presenza di tutta la commissione d'esame, al momento della correzione degli elaborati. 6. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente: le risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o non date non danno luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte. 7. Le attivita' di supporto alla commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.