Art. 3.
Prova di esame - Quiz
1. Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per
ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il
Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per
tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su
argomenti di medicina clinica.
2. Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
bollettini ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
3. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei
designati dalla Conferenza delle regioni, individuati a rotazione
secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal
Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale,
professori universitari ordinari di medicina interna o discipline
equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di
100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz
devono essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti
in modo tale da prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve
essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della
predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni
diverse dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale.
Il materiale di esame e' confezionato in modo tale da poterlo
dissigillare pubblicamente il giorno dell'esame, innanzi a tutta la
commissione di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti.
I questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati
di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla
risposta indicata come esatta.
4. Il tempo a disposizione per la prova e' uguale su tutto il
territorio nazionale e, comunque, non superiore a due ore, con
decorrenza dal momento in cui il presidente della commissione di
esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel
fascicolo del questionario.
5. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di
esame, provvede, altresi', alla redazione della griglia di risposte
esatte, che e' consegnata in busta sigillata al funzionario
responsabile della regione o della provincia autonoma, unitamente
alle istruzioni per l'espletamento della prova. La busta contenente
le soluzioni e' desigillata alla presenza di tutta la commissione
d'esame, al momento della correzione degli elaborati.
6. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente:
le risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o
non date non danno luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento
della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.
7. Le attivita' di supporto alla commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del
Ministero della salute.