Art. 4.
Commissioni d'esame
1. La commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta
dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia in cui insiste il capoluogo della regione, o da un
suo delegato, ed e' composta da un dirigente di struttura complessa
di medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da
un medico di medicina generale, designato dall'ordine, e da un
funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di
segretario.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere piu'
commissioni di esami; in tal caso le commissioni devono avere non
meno di 100 candidati e non piu' di 250. Per l'assegnazione dei
candidati alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza,
quello alfabetico o un altro criterio obiettivo stabilito dalla
regione o provincia autonoma.