Art. 4.
                         Commissioni d'esame
  1. La  commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta
dal  presidente  dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della  provincia  in  cui insiste il capoluogo della regione, o da un
suo  delegato,  ed e' composta da un dirigente di struttura complessa
di  medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da
un  medico  di  medicina  generale,  designato  dall'ordine,  e da un
funzionario  amministrativo  regionale o provinciale, con funzioni di
segretario.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  prevedere piu'
commissioni  di  esami;  in  tal caso le commissioni devono avere non
meno  di  100  candidati  e  non  piu' di 250. Per l'assegnazione dei
candidati  alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza,
quello  alfabetico  o  un  altro  criterio  obiettivo stabilito dalla
regione o provincia autonoma.