Art. 4. Commissioni d'esame 1. La commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui insiste il capoluogo della regione, o da un suo delegato, ed e' composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da un medico di medicina generale, designato dall'ordine, e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario. 2. Le regioni e le province autonome possono prevedere piu' commissioni di esami; in tal caso le commissioni devono avere non meno di 100 candidati e non piu' di 250. Per l'assegnazione dei candidati alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza, quello alfabetico o un altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.