Art. 6.
Domanda e termine di presentazione
1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte
in carta semplice, a macchina o in stampatello, ed indirizzate al
competente assessorato della regione o della provincia autonoma in
cui il candidato intende svolgere il corso di formazione. La
sottoscrizione della domanda e' richiesta a pena della non ammissione
al concorso. Non si possono produrre domande in piu' regioni o
province autonome.
2. La domanda, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo
di nascita, codice fiscale e localita' di residenza), deve riportare,
a pena di esclusione e sotto la diretta responsabilita' del
dichiarante, puntuali indicazioni circa:
a) il possesso della cittadinanza;
b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia,
precisando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e
l'anno in cui e' stato conseguito;
c) l'iscrizione all'albo professionale, precisando la provincia o
il Paese europeo, in caso di cittadini comunitari;
d) il possesso del diploma di specializzazione, precisando la
tipologia del titolo posseduto qualora gia' specialisti;
e) i periodi di formazione teorico-pratica (documentati) svolti
ai sensi dell'art. 24, 2-bis del decreto legislativo n. 368/1999, con
idonea certificazione delle universita' presso le quali sono stati
svolti, purche' compresi nell'elenco di cui al seguente art. 11,
comma 2.
3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere
privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato:
«Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione
specifica in medicina generale».
4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o
recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare,
tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le
eventuali variazioni.
5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
6. Le regioni e province autonome comunicano al Ministero della
salute, entro venti giorni dalla scadenza del bando il numero delle
domande al concorso.