Art. 6. Domanda e termine di presentazione 1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte in carta semplice, a macchina o in stampatello, ed indirizzate al competente assessorato della regione o della provincia autonoma in cui il candidato intende svolgere il corso di formazione. La sottoscrizione della domanda e' richiesta a pena della non ammissione al concorso. Non si possono produrre domande in piu' regioni o province autonome. 2. La domanda, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza), deve riportare, a pena di esclusione e sotto la diretta responsabilita' del dichiarante, puntuali indicazioni circa: a) il possesso della cittadinanza; b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, precisando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui e' stato conseguito; c) l'iscrizione all'albo professionale, precisando la provincia o il Paese europeo, in caso di cittadini comunitari; d) il possesso del diploma di specializzazione, precisando la tipologia del titolo posseduto qualora gia' specialisti; e) i periodi di formazione teorico-pratica (documentati) svolti ai sensi dell'art. 24, 2-bis del decreto legislativo n. 368/1999, con idonea certificazione delle universita' presso le quali sono stati svolti, purche' compresi nell'elenco di cui al seguente art. 11, comma 2. 3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale». 4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale. 6. Le regioni e province autonome comunicano al Ministero della salute, entro venti giorni dalla scadenza del bando il numero delle domande al concorso.