Art. 7. Adempimenti del presidente di commissione di esami 1. Il presidente della commissione, il giorno della prova e prima dell'inizio di quest'ultima: constata la regolare costituzione dell'intera commissione; verifica e fa verificare agli altri commissari, in presenza di almeno due candidati, l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti i questionari, di cui all'art. 3 del presente decreto; provvede all'apertura dei plichi contenenti le prove d'esame, all'ora stabilita su tutto il territorio nazionale; adotta le misure piu' idonee per assicurare la vigilanza, anche nel caso in cui il locale per la prova d'esame non sia unico. 2. Il presidente della commissione, al termine della prova: raccoglie tutti gli elaborati in uno o piu' plichi che, debitamente sigillati e controfirmati da tutti i membri della commissione e dal segretario, sono custoditi da quest'ultimo fino al momento della correzione; coordina le operazioni di correzione dei quiz, nel giorno concordato ed alla presenza di tutta la commissione al completo, secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero; procede all'apposizione di un numero progressivo su ciascuna busta esterna di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla busta contenente il modulo anagrafico, sul questionario e su un distinto elenco destinato alla registrazione del voto di correzione ed alla successiva identificazione dei candidati; provvede, coadiuvato dal segretario della commissione, alla redazione di un verbale delle operazioni sia di svolgimento del concorso che di correzione degli elaborati, nel quale sono indicate anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice.