Art. 7.
Adempimenti del presidente di commissione di esami
1. Il presidente della commissione, il giorno della prova e prima
dell'inizio di quest'ultima:
constata la regolare costituzione dell'intera commissione;
verifica e fa verificare agli altri commissari, in presenza di
almeno due candidati, l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti
i questionari, di cui all'art. 3 del presente decreto;
provvede all'apertura dei plichi contenenti le prove d'esame,
all'ora stabilita su tutto il territorio nazionale;
adotta le misure piu' idonee per assicurare la vigilanza, anche
nel caso in cui il locale per la prova d'esame non sia unico.
2. Il presidente della commissione, al termine della prova:
raccoglie tutti gli elaborati in uno o piu' plichi che,
debitamente sigillati e controfirmati da tutti i membri della
commissione e dal segretario, sono custoditi da quest'ultimo fino al
momento della correzione;
coordina le operazioni di correzione dei quiz, nel giorno
concordato ed alla presenza di tutta la commissione al completo,
secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute
nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero;
procede all'apposizione di un numero progressivo su ciascuna
busta esterna di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla
busta contenente il modulo anagrafico, sul questionario e su un
distinto elenco destinato alla registrazione del voto di correzione
ed alla successiva identificazione dei candidati;
provvede, coadiuvato dal segretario della commissione, alla
redazione di un verbale delle operazioni sia di svolgimento del
concorso che di correzione degli elaborati, nel quale sono indicate
anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice.