Art. 7.
         Adempimenti del presidente di commissione di esami
  1.  Il  presidente della commissione, il giorno della prova e prima
dell'inizio di quest'ultima:
    constata la regolare costituzione dell'intera commissione;
    verifica  e  fa  verificare agli altri commissari, in presenza di
almeno due candidati, l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti
i questionari, di cui all'art. 3 del presente decreto;
    provvede  all'apertura  dei  plichi  contenenti le prove d'esame,
all'ora stabilita su tutto il territorio nazionale;
    adotta  le  misure piu' idonee per assicurare la vigilanza, anche
nel caso in cui il locale per la prova d'esame non sia unico.
  2. Il presidente della commissione, al termine della prova:
    raccoglie   tutti  gli  elaborati  in  uno  o  piu'  plichi  che,
debitamente  sigillati  e  controfirmati  da  tutti  i  membri  della
commissione  e dal segretario, sono custoditi da quest'ultimo fino al
momento della correzione;
    coordina  le  operazioni  di  correzione  dei  quiz,  nel  giorno
concordato  ed  alla  presenza  di  tutta la commissione al completo,
secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute
nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero;
    procede  all'apposizione  di  un  numero  progressivo su ciascuna
busta  esterna  di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla
busta  contenente  il  modulo  anagrafico,  sul  questionario e su un
distinto  elenco  destinato alla registrazione del voto di correzione
ed alla successiva identificazione dei candidati;
    provvede,  coadiuvato  dal  segretario  della  commissione,  alla
redazione  di  un  verbale  delle  operazioni  sia di svolgimento del
concorso  che  di correzione degli elaborati, nel quale sono indicate
anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice.