Art. 8.
Adempimenti della commissione di esami
1. La commissione di esame provvede:
ad insediarsi in tempo utile nelle rispettive sedi di esame
fissate dalle regioni o province autonome;
all'identificazione dei candidati, nella quale operazione puo'
essere coadiuvata anche da altro personale di sorveglianza;
all'ammissione dei candidati nella sede di esame;
alla constatazione dell'integrita' dei plichi ed all'apertura
degli stessi alla presenza di almeno due candidati;
alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla regione
o dalla provincia autonoma ed all'apposizione della firma di almeno
un membro della commissione, a seguito di parziale lacerazione di un
angolo della busta contenente il questionario stesso;
alla distribuzione dei questionari tra i candidati;
alla sorveglianza del rispetto da parte dei candidati delle
disposizioni contenute nelle istruzioni generali, con facolta' di
adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto
svolgimento delle prove di esame;
a garantire durante lo svolgimento della prova, la presenza di
almeno due membri e del segretario nella sala degli esami;
al ritiro delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed
alla relativa chiusura in presenza dei candidati con apposizione di
colla, timbri e sigle;
alla formulazione, in base al punteggio conseguito nella prova
d'esame, di una graduatoria di merito, trasmettendola, unitamente
agli altri documenti concorsuali, alla regione o provincia autonoma
per gli adempimenti di competenza;
a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette
giorni dalla data di esame; in mancanza, e' considerata decaduta e la
regione o provincia autonoma provvede alla sostituzione di tutti i
componenti della commissione stessa, escluso il segretario, senza
corrispondere alcun compenso ai membri decaduti, salvo il rimborso
delle spese sostenute.