Art. 8. Adempimenti della commissione di esami 1. La commissione di esame provvede: ad insediarsi in tempo utile nelle rispettive sedi di esame fissate dalle regioni o province autonome; all'identificazione dei candidati, nella quale operazione puo' essere coadiuvata anche da altro personale di sorveglianza; all'ammissione dei candidati nella sede di esame; alla constatazione dell'integrita' dei plichi ed all'apertura degli stessi alla presenza di almeno due candidati; alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla regione o dalla provincia autonoma ed all'apposizione della firma di almeno un membro della commissione, a seguito di parziale lacerazione di un angolo della busta contenente il questionario stesso; alla distribuzione dei questionari tra i candidati; alla sorveglianza del rispetto da parte dei candidati delle disposizioni contenute nelle istruzioni generali, con facolta' di adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove di esame; a garantire durante lo svolgimento della prova, la presenza di almeno due membri e del segretario nella sala degli esami; al ritiro delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed alla relativa chiusura in presenza dei candidati con apposizione di colla, timbri e sigle; alla formulazione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, di una graduatoria di merito, trasmettendola, unitamente agli altri documenti concorsuali, alla regione o provincia autonoma per gli adempimenti di competenza; a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di esame; in mancanza, e' considerata decaduta e la regione o provincia autonoma provvede alla sostituzione di tutti i componenti della commissione stessa, escluso il segretario, senza corrispondere alcun compenso ai membri decaduti, salvo il rimborso delle spese sostenute.