Art. 8.
               Adempimenti della commissione di esami
  1. La commissione di esame provvede:
    ad  insediarsi  in  tempo  utile  nelle  rispettive sedi di esame
fissate dalle regioni o province autonome;
    all'identificazione  dei  candidati,  nella quale operazione puo'
essere coadiuvata anche da altro personale di sorveglianza;
    all'ammissione dei candidati nella sede di esame;
    alla  constatazione  dell'integrita'  dei  plichi ed all'apertura
degli stessi alla presenza di almeno due candidati;
    alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla regione
o  dalla  provincia autonoma ed all'apposizione della firma di almeno
un  membro della commissione, a seguito di parziale lacerazione di un
angolo della busta contenente il questionario stesso;
    alla distribuzione dei questionari tra i candidati;
    alla  sorveglianza  del  rispetto  da  parte  dei candidati delle
disposizioni  contenute  nelle  istruzioni  generali, con facolta' di
adottare   i   provvedimenti   necessari   a  garantire  il  corretto
svolgimento delle prove di esame;
    a  garantire  durante  lo svolgimento della prova, la presenza di
almeno due membri e del segretario nella sala degli esami;
    al  ritiro  delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed
alla  relativa  chiusura in presenza dei candidati con apposizione di
colla, timbri e sigle;
    alla  formulazione,  in  base al punteggio conseguito nella prova
d'esame,  di  una  graduatoria  di merito, trasmettendola, unitamente
agli  altri  documenti concorsuali, alla regione o provincia autonoma
per gli adempimenti di competenza;
    a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette
giorni dalla data di esame; in mancanza, e' considerata decaduta e la
regione  o  provincia  autonoma provvede alla sostituzione di tutti i
componenti  della  commissione  stessa,  escluso il segretario, senza
corrispondere  alcun  compenso  ai membri decaduti, salvo il rimborso
delle spese sostenute.