Art. 9. Graduatorie e ammissione al corso 1. La regione o provincia autonoma riscontrata la regolarita' degli atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso di piu' commissioni, provvede a redigere un'unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni. 2. In caso di parita' di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianita' di laurea o, in subordine, della minore eta'. 3. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato dal bando di concorso. 4. La regione o provincia autonoma provvede a contattare tempestivamente gli interessati a mezzo raccomandata a/r ed a darne comunicazione ufficiale a mezzo del Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma procedendo, su istanza degli interessati, entro dieci giorni da detta pubblicazione alla correzione di eventuali errori materiali ed alla relativa modifica della graduatoria stessa, cui e' data medesima pubblicita'. 5. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti.