Art. 9.
                  Graduatorie e ammissione al corso
  1. La regione o provincia autonoma riscontrata la regolarita' degli
atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso
di  piu'  commissioni,  provvede  a  redigere un'unica graduatoria di
merito  entro  e  non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei
verbali di esame di tutte le commissioni.
  2.  In  caso di parita' di punteggio tra candidati si fa ricorso al
criterio  di  preferenza  della  minore  anzianita'  di  laurea o, in
subordine, della minore eta'.
  3.  L'attribuzione  dei  posti  e'  disposta  in  conformita'  alle
risultanze  della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti
prefissato dal bando di concorso.
  4.   La   regione   o  provincia  autonoma  provvede  a  contattare
tempestivamente  gli  interessati a mezzo raccomandata a/r ed a darne
comunicazione  ufficiale  a  mezzo  del  Bollettino  ufficiale  della
regione  o  della  provincia  autonoma  procedendo,  su istanza degli
interessati,   entro   dieci   giorni  da  detta  pubblicazione  alla
correzione  di  eventuali  errori materiali ed alla relativa modifica
della graduatoria stessa, cui e' data medesima pubblicita'.
  5.  La  graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non
oltre  il  termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i  posti  che  si  siano  resi  vacanti  per cancellazione, rinuncia,
decadenza  o  altri  motivi.  I  giorni  di corso persi devono essere
recuperati e regolarmente retribuiti.