Art. 9.
Graduatorie e ammissione al corso
1. La regione o provincia autonoma riscontrata la regolarita' degli
atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso
di piu' commissioni, provvede a redigere un'unica graduatoria di
merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei
verbali di esame di tutte le commissioni.
2. In caso di parita' di punteggio tra candidati si fa ricorso al
criterio di preferenza della minore anzianita' di laurea o, in
subordine, della minore eta'.
3. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle
risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti
prefissato dal bando di concorso.
4. La regione o provincia autonoma provvede a contattare
tempestivamente gli interessati a mezzo raccomandata a/r ed a darne
comunicazione ufficiale a mezzo del Bollettino ufficiale della
regione o della provincia autonoma procedendo, su istanza degli
interessati, entro dieci giorni da detta pubblicazione alla
correzione di eventuali errori materiali ed alla relativa modifica
della graduatoria stessa, cui e' data medesima pubblicita'.
5. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non
oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia,
decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere
recuperati e regolarmente retribuiti.