IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal
fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro
100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
del 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2,
commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del
predetto Fondo, e' stata riservata agli interventi finalizzati alla
riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di
euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi
di competenza statale;
Vista l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004
con il quale e' stata ripartita tra le regioni le predetta quota di
67,5 milioni di euro relativa all'anno 2004, rinviando ad una
successiva ordinanza il riparto della quota relativa all'anno 2005,
da effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in
corso di perfezionamento;
Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005,
con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004;
Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione
tutte le regioni hanno provveduto con presa d'atto ovvero con
modifiche attraverso propri specifici atti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del
Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 settembre 2005, n. 222;
Tenuto conto che le regioni hanno evidenziato l'esigenza di
disporre di un maggior tempo per assicurare la piu' proficua gestione
delle risorse assegnate e di definire procedure flessibili per
l'aggiornamento dei programmi e dei piani nell'ambito dei
finanziamenti assegnati a ciascuna regione;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di disciplinare il predetto
riparto tra le regioni delle risorse disponibili per il 2005 e
contestualmente di modificare, in relazione a quanto appena
evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004;
Viste le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo
tecnico con le regioni e le province autonome;
Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le
risorse disponibili per l'anno 2005 e destinate agli interventi di
competenza regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi
68.379.713,65 milioni di euro, di cui 67,5 milioni di euro
corrispondenti alla quota relativa all'anno 2005 ed Euro 879.713,65
corrispondenti all'importo non assegnato a valere sulla quota
relativa all'anno 2004.
3. Le somme assegnate a ciascuna regione sono indicate nella
tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza.