Art. 2. 1. Ai fini dell'utilizzo delle somme disponibili per l'anno 2005, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004 con le modifiche di cui alla presente ordinanza. 2. A tal fine, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 giugno 2006, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento che intende realizzare, ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), della presente ordinanza, con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla medesima ordinanza n. 3362, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. 3. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della richiamata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), oltre a quelli che si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale, sono ammessi al finanziamento anche gli interventi di completamento di opere per le quali sono stati gia' finanziati lotti funzionali a valere sulla quota assegnata per l'anno 2004. 4. Ciascuna regione puo' predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. 5. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui ai commi 2 e 4, le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie che dovessero eventualmente rendersi disponibili, purche' siano indicate le priorita' di ciascun intervento e sia individuato l'ultimo intervento finanziabile con la quota ripartita.