Art. 2.
  1.  Ai  fini dell'utilizzo delle somme disponibili per l'anno 2005,
si  applica  la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004
con le modifiche di cui alla presente ordinanza.
  2.   A  tal  fine,  ciascuna  regione  predispone  e  trasmette  al
Dipartimento  della  protezione  civile,  entro il 30 giugno 2006, un
programma  temporale  delle  verifiche  tecniche  ed  un  piano degli
interventi  di  adeguamento  o  miglioramento che intende realizzare,
ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza
n.  3362  del  2004,  come modificato dal successivo art. 3, comma 1,
lettera  a),  della  presente ordinanza, con indicazione dei relativi
costi  convenzionali,  determinati  sulla  base  dei criteri indicati
nell'allegato   2  alla  medesima  ordinanza  n.  3362,  della  quota
percentuale  finanziabile,  dell'ente  beneficiario  e  del  soggetto
attuatore.
  3.  Limitatamente  agli  interventi  di  cui  all'art.  1, comma 4,
lettera  c),  della richiamata ordinanza di protezione civile n. 3362
del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a),
oltre  a  quelli  che si riferiscano ad opere per le quali da studi e
documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti
accertata  la  sussistenza di una condizione di rischio sismico grave
ed  attuale,  sono  ammessi  al finanziamento anche gli interventi di
completamento  di opere per le quali sono stati gia' finanziati lotti
funzionali a valere sulla quota assegnata per l'anno 2004.
  4.  Ciascuna regione puo' predisporre e trasmettere al Dipartimento
della  protezione  civile,  entro  il  31 dicembre 2006, un ulteriore
piano  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 4, lettera b),
dell'ordinanza  n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art.
3,   comma   1,  lettera  a),  con  indicazione  dei  relativi  costi
convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario
e del soggetto attuatore.
  5.  Nell'ambito  del  programma e dei piani di intervento di cui ai
commi  2  e 4, le regioni possono indicare ulteriori interventi anche
eccedenti  la  quota  assegnata,  ai  fini  dell'utilizzo  di risorse
finanziarie che dovessero eventualmente rendersi disponibili, purche'
siano  indicate  le priorita' di ciascun intervento e sia individuato
l'ultimo intervento finanziabile con la quota ripartita.