Art. 3.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1, comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Possono
essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino
nelle seguenti tipologie: a) verifiche tecniche da eseguire
conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al
decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del
21 ottobre 2003, ovvero sulla base delle indicazioni tecniche
definite dalle regioni in coerenza con le norme tecniche riportate
negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive integrazioni e di
quanto rilevante in materia sismica nell'ambito del decreto del
14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del
Dipartimento della protezione civile; b) interventi di adeguamento o
di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche
tecniche gia' eseguite con le modalita' di cui alla lettera a); c)
interventi di adeguamento o miglioramento che, in assenza di
verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a),
si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia'
disponibili alla data della presente ordinanza risulta accertata la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale.»;
b) all'art. 1, comma 7, lettera b), dopo le parole «con
esclusione degli» sono aggiunte le parole «interventi di adeguamento
o miglioramento sismico sugli»;
c) l'art. 3, comma 3, come modificato dall'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del
13 ottobre 2005, e' sostituito dal seguente: «3. Relativamente alla
fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), come modificata
ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti
e' effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione
della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo
complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo.
Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
comma 2 dell'art. 3 la regione segnala tali situazioni al capo del
Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del
finanziamento. Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 1,
comma 4, lettere b) e c), come modificate ai sensi della precedente
lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente
dalla regione a seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione
della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo
necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta
comunicazione non pervenga entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro
i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione della gara, la
regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della
protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.».
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
trovano applicazione per l'utilizzo della quota relativa all'anno
2005. Per cio' che attiene all'utilizzo della quota relativa all'anno
2004, le comunicazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c),
dovranno pervenire alle regioni entro il 31 maggio 2006 per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ed entro il
30 settembre 2006 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4,
lettere b) e c).
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi