Art. 3.
  1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'art.  1,  comma  4,  e' sostituito dal seguente: «4. Possono
essere  ammessi  al  finanziamento del Fondo interventi che rientrino
nelle   seguenti   tipologie:   a)  verifiche  tecniche  da  eseguire
conformemente  a  quanto  richiesto  al  punto  3  dell'allegato 2 al
decreto  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  del
21 ottobre   2003,  ovvero  sulla  base  delle  indicazioni  tecniche
definite  dalle  regioni  in coerenza con le norme tecniche riportate
negli  allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3274  del  20 marzo 2003 e successive integrazioni e di
quanto  rilevante  in  materia  sismica  nell'ambito  del decreto del
14 settembre  2005  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di   concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  capo  del
Dipartimento  della protezione civile; b) interventi di adeguamento o
di  miglioramento  che  risultino  necessari  a  seguito di verifiche
tecniche  gia'  eseguite  con le modalita' di cui alla lettera a); c)
interventi   di  adeguamento  o  miglioramento  che,  in  assenza  di
verifiche  tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a),
si  riferiscano  ad  opere  per  le  quali  da studi e documenti gia'
disponibili  alla  data della presente ordinanza risulta accertata la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale.»;
    b) all'art.   1,  comma  7,  lettera  b),  dopo  le  parole  «con
esclusione  degli» sono aggiunte le parole «interventi di adeguamento
o miglioramento sismico sugli»;
    c) l'art.  3,  comma  3,  come  modificato dall'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del
13 ottobre  2005,  e' sostituito dal seguente: «3. Relativamente alla
fattispecie  di  cui all'art. 1, comma 4, lettera a), come modificata
ai  sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti
e'  effettuata  direttamente dalla regione a seguito di comunicazione
della  data  di  conferimento  dell'incarico  di verifica e del costo
complessivo  necessario  per  l'espletamento  dell'incarico medesimo.
Qualora  la  predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla
data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
comma  2  dell'art.  3 la regione segnala tali situazioni al capo del
Dipartimento  della protezione civile che puo' disporre la revoca del
finanziamento.  Relativamente  alle  fattispecie  di  cui all'art. 1,
comma  4,  lettere b) e c), come modificate ai sensi della precedente
lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente
dalla  regione  a  seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione
della  gara  di  affidamento  dei  lavori  e  del  costo  complessivo
necessario   per  la  relativa  realizzazione.  Qualora  la  predetta
comunicazione   non   pervenga   entro  dodici  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro
i  successivi  sei  mesi  dalla  data di pubblicazione della gara, la
regione  segnala  tali  situazioni  al  capo  del  Dipartimento della
protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.».
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma 1, lettera c),
trovano  applicazione  per  l'utilizzo  della quota relativa all'anno
2005. Per cio' che attiene all'utilizzo della quota relativa all'anno
2004,  le  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma 1, lettera c),
dovranno  pervenire  alle  regioni  entro  il  31 maggio 2006 per gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera a), ed entro il
30 settembre  2006  per  gli  interventi  di cui all'art. 1, comma 4,
lettere b) e c).
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 marzo 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi