LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;
  Visto l'art. 117 della Costituzione;
  Visto  l'art.  15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge
quadro   in  materia  di  alcol  e  di  problemi  alcolcorrelati  che
attribuisce  al  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di
concerto  con  il Ministro della salute, il compito di individuare le
attivita'  lavorative  che comportano un elevato rischio di infortuni
sul  lavoro,  per  la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi,
per  le quali e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche;
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale
prevede  che,  in  sede  di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo'
promuovere  la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento
di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
  Vista  la  nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale
il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno
schema  di decreto che individua le attivita' lavorative per le quali
sono  vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche;
  Considerati  gli  esiti  della  riunione,  a  livello  tecnico, del
10 gennaio  2006,  nel corso della quale le regioni, hanno posto come
pregiudiziale   all'espressione   del  parere  l'utilizzazione  della
procedura  dell'intesa  prevista  dall'art.  8,  comma 6, della legge
5 giugno  2003,  n.  131  ed  hanno  avanzato proposte di modifica ed
integrazione    all'allegato    1   del   provvedimento   in   esame,
successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;
  Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, riservandosi di valutare la
pregiudiziale  richiesta  avanzata dalle regioni in ordine alla veste
giuridica  del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni
proposte,   manifestando   tuttavia   l'esigenza   di   un  ulteriore
approfondimento;
  Vista  la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale
il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, ha comunicato
l'avviso  favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa
ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,  della  legge  n.  131  del  2003
riservandosi  di  inviare,  non appena reso, il parere della Consulta
nazionale alcol sul provvedimento;
  Vista  la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema
di  intesa  in  esame,  unitamente al parere della Consulta nazionale
alcol,  in  cui  risultano  recepite  tutte  le  proposte  emendative
formulate in sede tecnica, che e' stato trasmesso, in pari data, alle
regioni ed alle province autonome;
  Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;

                           Sancisce intesa

ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sull'individuazione  delle  attivita'  lavorative  che  comportano un
elevato  rischio  di  infortuni  sul  lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumita'  o  la  salute  dei  terzi,  ai  fini  del  divieto  di
assunzione   e   di   somministrazione   di   bevande   alcoliche   e
superalcoliche, nei seguenti termini:
                               Art. 1.

                   Attivita' lavorative a rischio

  1.  Le  attivita'  lavorative  che comportano un elevato rischio di
infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumita' o la
salute  dei  terzi,  per  le  quali  si fa divieto di assunzione e di
somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche, ai sensi
dell'art.   15  della  legge  30 marzo  2001,  n.  125,  sono  quelle
individuate   nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  della
presente intesa.
  2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze  connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni,  al
personale  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia, degli altri
Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano
le  disposizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti in materia di
idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,  per gli
aspetti disciplinati dalla presente intesa.
  La  presente  intesa,  con  il relativo allegato I, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2006

                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino