Art. 6.
  1.   E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.   5,   la  riproduzione  e  la  contemporanea  compilazione
meccanografica  del  modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo
di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi  di stampanti che, comunque,
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
  2.  E'  altresi'  autorizzata  la  riproduzione  e la contemporanea
compilazione  meccanografica  del  modello con le stampanti di cui al
comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
    colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
    indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
    bloccaggio   dei   fogli   mediante   sistemi   che  garantiscano
l'integrita'  del  modello  e  la permanenza nel tempo. Il bloccaggio
deve  essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e
non  deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono
essere  utilizzati  sistemi  di  incollaggio  ovvero  sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
  3.  Sul  frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono
essere  indicati  i  dati  identificativi  del  soggetto  che cura la
predisposizione   delle   immagini  utilizzate  per  la  riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.