Art. 10.
     Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato
  1.  Per  le  gallerie  il cui progetto sia stato approvato ai sensi
dell'art.  3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il
definitivo  sia stato gia' approvato alla data dell'entrata in vigore
del  presente  decreto  e  per le gallerie in costruzione, il Gestore
dell'infrastruttura,  fermo  restando  i principi di sicurezza di cui
all'Allegato  II  del  presente  decreto,  valuta  la conformita' del
progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di
sicurezza   definiti   nell'Allegato  III,  secondo  quanto  indicato
nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV.
  2.  Entro  3  anni  dall'entrata  in vigore del presente decreto il
Gestore  dell'infrastruttura  propone  al  Ministero  un programma di
realizzazione  delle  misure  di  sicurezza  modulato  nel  tempo, da
attuarsi  comunque  non  oltre  i successivi sette anni, che rispetti
l'obiettivo  di  sicurezza  di  cui  all'Allegato III.  Il Ministero,
sentito  il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma
di   realizzazione   degli  interventi  di  adeguamento  ai  soggetti
erogatori  dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle
norme vigenti.
  3.  Per  le  gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque
essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti.
  4.  Per  la  redazione  del  progetto  della  sicurezza  il Gestore
dell'infrastruttura  fornira'  le specifiche tecniche con i requisiti
prestazionali  di  cui  all'Allegato II sulla base delle verifiche di
cui all'Allegato III.
  5.  La  galleria  e' messa in esercizio secondo la procedura di cui
all'Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza.