Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato 1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato gia' approvato alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell'infrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui all'Allegato II del presente decreto, valuta la conformita' del progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nell'Allegato III, secondo quanto indicato nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV. 2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. 3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti. 4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dell'infrastruttura fornira' le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui all'Allegato II sulla base delle verifiche di cui all'Allegato III. 5. La galleria e' messa in esercizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza.