Art. 11.
                        Gallerie in esercizio
  1. Il Gestore dell'infrastruttura deve verificare la rispondenza ai
requisiti  minimi  previsti  dall'Allegato  II delle gallerie gia' in
esercizio  alla  data di entrata in vigore del presente decreto; tale
verifica e' effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  2.  Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1
il Gestore dell'infrastruttura elabora, entro sette anni dall'entrata
in  vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di
natura  infrastrutturale,  tecnologica  e organizzativa, corredato da
corrispondenti  stime  di  costo  di investimento e relativi tempi di
intervento  e/o  di  impatto  sull'esercizio,  secondo  una  scala di
priorita'.  Il  piano  privilegia  l'adeguamento  delle  gallerie  ai
requisiti minimi di cui all'Allegato II. Per le gallerie in esercizio
dovranno  essere  rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia'
presenti.
  3.  Il  Ministero,  sentito  il parere della Commissione sicurezza,
comunica   il   programma   di   realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento   ai   soggetti   erogatori  dei  finanziamenti  per  gli
investimenti in attuazione delle norme vigenti.
  4.  I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi
approvati  di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro
quindici anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  5.  In  occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di
carattere  straordinario,  il  Gestore  dell'infrastruttura valuta la
fattibilita'  di  adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Allegato
II  redigendo  uno  specifico  piano  di interventi da eseguire sulla
galleria.
  6.  L'adeguamento  della  galleria  ai  requisiti di sicurezza e la
messa in servizio seguono le procedure di cui all'Allegato IV.