Art. 12.
                        Ispezioni periodiche
  1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al
fine  di  garantire  che  tutte  le gallerie contemplate nel presente
Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso.
  2.  Il  periodo  intercorrente fra due ispezioni consecutive di una
determinata  galleria  e' stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e
comunque non deve superare i tre anni.
  Delle  singole  ispezioni effettuate verra' redatto un rapporto che
sara' trasmesso al Ministero.
  3.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della
infrastruttura  deve,  qualora  constati  che  una  galleria  non  e'
conforme   alle   disposizioni  del  presente  decreto,  definire  le
condizioni  di  sicurezza  per  il  mantenimento  in  esercizio  o la
riapertura  della galleria, da applicarsi fino al completamento degli
interventi   correttivi,   nonche'   qualsiasi  altra  restrizione  e
disposizione pertinente.
  Se  gli  interventi  correttivi  comportano  modifiche  sostanziali
all'infrastruttura  e/o  all'esercizio,  una  volta  realizzati  tali
interventi,   la  galleria  e'  sottoposta  alla  procedura  prevista
dall'Allegato IV.