Art. 12. Ispezioni periodiche 1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria e' stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve superare i tre anni. Delle singole ispezioni effettuate verra' redatto un rapporto che sara' trasmesso al Ministero. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della infrastruttura deve, qualora constati che una galleria non e' conforme alle disposizioni del presente decreto, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione e disposizione pertinente. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali all'infrastruttura e/o all'esercizio, una volta realizzati tali interventi, la galleria e' sottoposta alla procedura prevista dall'Allegato IV.