Art. 13.
                         Analisi dei rischi
  1.  L'analisi  dei  rischi  viene effettuata da un soggetto terzo o
funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo
i  principi  generali  riportati  nell'Allegato III. Il contenuto e i
risultati  delle  analisi  dei  rischi  devono  essere inseriti nella
documentazione di sicurezza, come indicato nell'Allegato IV.
  2.  L'analisi  dei  rischi  deve dimostrare che, con i parametri di
riferimento  e i requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato II, sono
conseguiti  gli  obiettivi  di sicurezza di cui all'Allegato III, con
particolare  riferimento  alla  sicurezza degli utenti, del personale
addetto, dei servizi di soccorso.