Art. 14.
                        Relazioni periodiche
  1.  I  responsabili  delle gallerie compilano annualmente relazioni
sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonche' sugli eventi
pericolosi  e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando
gli  interventi  adottati  o da adottare. Le relazioni sono trasmesse
dal  Gestore  della  infrastruttura  al  Ministero  entro  la fine di
ciascun anno.
  2.  Il Gestore dell'infrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei
responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo
stato  della  sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altresi'
indicati  i  valori  degli  indicatori  di  riferimento  relativi  al
funzionamento  dell'infrastruttura,  del  materiale  rotabile e delle
procedure operative indicati nell'Allegato II.
  La relazione generale e' trasmessa alla Commissione sicurezza ed al
Ministero.