Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie
di  lunghezza  superiore  a  1000 m, siano esse gia' in esercizio, in
fase   di   costruzione   o  allo  stato  di  progettazione,  ubicate
sull'infrastruttura  ferroviaria  e sulle reti regionali non isolate,
di  cui  al  decreto  legislativo  8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo
quanto  specificato  nell'Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000
m.
  2. Le  presenti  norme  non  si applicano alle metropolitane e alle
stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.