Art. 3. Requisiti di sicurezza 1. Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III, ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell'infrastruttura, di cui al successivo art. 5, valutera' le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio. 2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni: a) prevenire gli incidenti; b) limitare gli effetti degli incidenti; c) favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un incidente; d) consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse. 3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui all'Allegato II. 4. Il Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui constati che i requisiti minimi non sono sufficienti, in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato III, anche con riferimento a situazioni di criticita' indotte da cause esterne al sistema di trasporto ferroviario, deve individuare le misure di sicurezza integrative, tra quelle elencate nell'Allegato II, attraverso una specifica analisi di rischio di cui all'art. 14. 5. Si potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza, anche di tipo innovativo, non comprese nell'Allegato II, affinche' sia raggiunto l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. 6. I requisiti di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato II sono individuati attraverso principi e metodi dell'analisi di rischio di cui all'art. 14 e agli Allegati II, III e IV. 7. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5° anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione, rispondente a criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. 8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. 9. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi concernenti l'infrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative di esercizio, in maniera da armonizzare i requisiti di sicurezza tra i gestori delle infrastrutture. In particolare, sono coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso.