Art. 3.
                       Requisiti di sicurezza
  1.   Nell'esercizio   delle   gallerie  ferroviarie  devono  essere
valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al
presente  decreto,  i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III,
ed  in  particolare  quelli  derivanti da collisioni, deragliamenti e
incendi.   Quanto  ai  pericoli  derivanti  da  rilasci  di  sostanze
pericolose  trasportate  il  Gestore  dell'infrastruttura,  di cui al
successivo  art.  5,  valutera'  le  condizioni  di  sicurezza  nella
galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.
  2.  Ai  fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di
cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:
    a) prevenire gli incidenti;
    b) limitare gli effetti degli incidenti;
    c) favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in
un incidente;
    d) consentire  un  rapido ed efficace intervento delle squadre di
soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse.
  3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle
gallerie   devono   essere   adottati   i  requisiti  minimi  di  cui
all'Allegato II.
  4.  Il  Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui constati che i
requisiti   minimi   non   sono   sufficienti,  in  conformita'  alle
disposizioni  di  cui  all'Allegato  III,  anche  con  riferimento  a
situazioni  di  criticita'  indotte  da  cause  esterne al sistema di
trasporto  ferroviario,  deve  individuare  le  misure  di  sicurezza
integrative,  tra  quelle  elencate  nell'Allegato II, attraverso una
specifica analisi di rischio di cui all'art. 14.
  5.  Si  potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure
di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza,
anche  di  tipo  innovativo, non comprese nell'Allegato II, affinche'
sia raggiunto l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III.
  6.  I  requisiti  di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati
nell'Allegato II   sono  individuati  attraverso  principi  e  metodi
dell'analisi  di rischio di cui all'art. 14 e agli Allegati II, III e
IV.
  7.  Le  imprese  ferroviarie  mettono in servizio, a partire dal 5°
anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile
di  nuova  costruzione,  rispondente  a  criteri  di sicurezza di cui
all'Allegato II.
  8.  In  occasione  della ristrutturazione del materiale rotabile in
esercizio,   tutti  i  componenti  sostituiti  e  integrativi  devono
rispettare  i  criteri  di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque
entro  15  anni  dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il
materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui
al  precedente  art.  2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui
all'Allegato II.
  9.  Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti
un altro paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i
requisiti  di  sicurezza  e  la  metodologia  di  analisi  dei rischi
concernenti  l'infrastruttura,  il  materiale rotabile e le procedure
operative  di  esercizio,  in  maniera  da armonizzare i requisiti di
sicurezza  tra  i  gestori delle infrastrutture. In particolare, sono
coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso.