Art. 4.
                              Vigilanza
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
trasporti terrestri vigila sull'attuazione del presente decreto.
  2.  Il Ministero vigila affinche' venga utilizzata uniformemente, a
livello  nazionale,  la  metodologia  analitica  e di valutazione del
rischio di cui all'art. 14.
  3.  I  Gestori  delle  infrastrutture, di cui al successivo art. 5,
forniranno  al  Ministero,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, le specifiche ed i dati disponibili per
la  costituzione della banca dati incidentali di cui all'Allegato III
- annesso C - e provvederanno a fornire gli aggiornamenti con cadenza
annuale.
  4.  Il  Ministero  provvede  altresi' ad assicurare la condivisione
delle  banche  dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo scopo
di   uniformarne   i   criteri   di   rilevazione   e  di  garantirne
significativita' statistica.