Art. 5.
                    Gestore della Infrastruttura
  1.  Il  Gestore  della  infrastruttura e' responsabile del rispetto
delle   norme  e  delle  procedure  riguardanti  la  sicurezza  della
galleria.
  2.  Il  Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei
progetti  ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme
e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dell'Allegato IV.
  3.  Il Gestore dell'infrastruttura svolge in particolare i seguenti
compiti:
    a)   approntamento  della  documentazione  di  sicurezza  di  cui
all'Allegato IV;
    b)  effettuazione  delle  ispezioni  periodiche delle gallerie ed
elaborazione delle relative procedure ;
    c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi
(inclusi  i  piani  di  intervento in caso di emergenza) per i propri
servizi   di   pronto  intervento,  nonche'  formazione  adeguata  ed
equipaggiamento del personale dipendente;
    d)  definizione  della procedura per la chiusura immediata di una
galleria in caso di emergenza;
    e)  svolgimento  delle  inchieste  per  ogni  episodio  che abbia
compromesso  la  sicurezza  della  galleria, comunicandone l'esito al
Ministero;
    f)  raccolta  dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero
secondo le direttive definite dallo stesso.