Art. 5. Gestore della Infrastruttura 1. Il Gestore della infrastruttura e' responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria. 2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dell'Allegato IV. 3. Il Gestore dell'infrastruttura svolge in particolare i seguenti compiti: a) approntamento della documentazione di sicurezza di cui all'Allegato IV; b) effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie ed elaborazione delle relative procedure ; c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per i propri servizi di pronto intervento, nonche' formazione adeguata ed equipaggiamento del personale dipendente; d) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza; e) svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia compromesso la sicurezza della galleria, comunicandone l'esito al Ministero; f) raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le direttive definite dallo stesso.