Art. 6.
                      Responsabile di galleria
  1.  Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il
responsabile  di  galleria  ed  il  suo  sostituto,  e ne comunica il
nominativo al Ministero;
  2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
    a) attua  le  procedure  di  cui  all'Allegato IV per la messa in
servizio della galleria;
    b) dispone  la  messa  fuori  servizio  della galleria in caso di
emergenza, secondo quanto previsto nell'Allegato IV;
    c) garantisce il mantenimento di efficienza dell'infrastruttura e
dei dispositivi di sicurezza;
    d) organizza    e    garantisce   che   vengano   effettuate   le
esercitazioni, come previsto dall'Allegato II;
    e) redige  annualmente  un  rapporto  di  sintesi sulla sicurezza
della  galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza
e lo trasmette al Gestore dell'Infrastruttura;
    f) mantiene   aggiornato   il  registro  delle  esercitazioni  di
sicurezza di cui all'Allegato IV;
    g) garantisce,  durante  lo  svolgimento di lavori in presenza di
esercizio,  il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle
gallerie.
  3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
  4.  In  una  galleria,  il  responsabile  della  galleria  redige e
trasmette  al  Gestore  un  rapporto  informativo sugli inconvenienti
entro le 48 ore successive.
  5.  Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per
piu' gallerie di una o piu' tratte ferroviarie.