Art. 6. Responsabile di galleria 1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero; 2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni: a) attua le procedure di cui all'Allegato IV per la messa in servizio della galleria; b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell'Allegato IV; c) garantisce il mantenimento di efficienza dell'infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza; d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall'Allegato II; e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell'Infrastruttura; f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all'Allegato IV; g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie. 3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino. 4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive. 5. Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie di una o piu' tratte ferroviarie.