Art. 7.
                    Responsabile della sicurezza
  1.  Per  ogni  galleria  il  Gestore  dell'infrastruttura nomina un
responsabile  della  sicurezza  ed  il suo sostituto e ne comunica il
nominativo  al  Ministero.  Il  responsabile  della  sicurezza,  puo'
coincidere con il responsabile della galleria.
  2.  Il  responsabile  della  sicurezza  coordina tutte le misure di
prevenzione  e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli
utenti  e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed
indipendenza  per  tutte  le questioni attinenti alla sicurezza nella
galleria  ferroviaria.  Un  solo  responsabile  della  sicurezza puo'
esercitare  le  sue  funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o
piu' tratte ferroviarie.
  3.  Il  responsabile  della  sicurezza esercita inoltre le seguenti
funzioni:
    a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e
partecipa alla preparazione dei piani operativi;
    b)   partecipa   alla   pianificazione,   all'attuazione  e  alla
valutazione  degli  interventi  di  emergenza,  inclusi  i piani ed i
programmi di formazione del personale interno per l'emergenza esterna
ed il soccorso;
    c)  partecipa  alla  definizione  dei  piani di sicurezza e degli
eventuali  adeguamenti  delle  misure  di sicurezza da apportare alle
gallerie in esercizio ;
    d)  verifica  che  il personale di esercizio, i servizi di pronto
intervento  interni  del  Gestore e delle imprese ferroviarie vengano
formati  e  partecipa  all'organizzazione  di  esercitazioni svolte a
intervalli regolari;
    e)  prima  della  messa  in  esercizio della galleria, esprime un
parere secondo quanto previsto nell'Allegato IV;
    f)  verifica  che  siano  effettuate  la  manutenzione,  le prove
funzionali  e  le  riparazioni  della infrastruttura e degli impianti
delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza;
    g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2.
    h)  mantiene  aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria
di cui all'Allegato IV.
  4.  Per  le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza
viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.