Art. 8.
                        Commissione Sicurezza
  1.  E'  istituita,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  con  oneri  a  carico  dei Gestori, la Commissione
sicurezza,  formata  da  tecnici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti.
  2.  La  Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa,
esprime parere sulla conformita' secondo le procedure dell'All. IV.
  3.   La   Commissione   sicurezza   provvede   inoltre  a  valutare
aggiornamenti  ed  eventuali proposte di nuove metodologie di analisi
di  rischio nonche' ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con
i principi generali contenuti nell'all. III.