Art. 9.
  Gallerie il cui progetto definitivo non e' stato ancora approvato
  1.  Tutte  le  gallerie,  il  cui progetto definitivo non sia stato
ancora    approvato    dal    Gestore    della   infrastruttura   per
l'infrastruttura   ferroviaria   adibita   a  servizio  di  trasporto
ferroviario   nazionale  ed  internazionale,  o  da  altre  autorita'
competenti   per   le   altre   infrastrutture   ferroviarie,   prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono soggette alle
disposizioni  contenute  in  esso.  Per  le  gallerie il cui progetto
definitivo,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia  stato  ancora approvato dal Gestore della infrastruttura, ma che
risultino  in  possesso  di una approvazione ai sensi dell'art. 3 del
decreto   legislativo   2 agosto   2002,  n.  190,  si  applicano  le
disposizioni di cui al successivo art. 10.
  2.  La  galleria  entra  in  servizio  secondo  la procedura di cui
all'Allegato IV.