Art. 12. 1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorita' locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalita' umanitarie, i beni strumentali necessari per il proseguimento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i contratti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto conto della specifica professionalita' maturata dagli esperti nel peculiare settore di intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque non oltre la durata dello stato di criticita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.