Art. 12.
  1.  Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave
situazione  in  cui  versa  la  popolazione  del  sud  del  Sudan, il
Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a trasferire, a
titolo  gratuito,  alle autorita' locali ed ad altri enti e soggetti,
legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalita'
umanitarie,  i  beni strumentali necessari per il proseguimento delle
iniziative  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.
  2.  Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i contratti di cui
all'art.  2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche
tenuto  conto della specifica professionalita' maturata dagli esperti
nel  peculiare  settore  di  intervento, per ulteriori dodici mesi, e
comunque  non  oltre  la  durata  dello stato di criticita' di cui al
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 16 settembre
2005.