Art. 13. 1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l'aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.