Art. 13.
  1.  Al  fine  di  garantire  l'immediata  attuazione  del  comma  1
dell'art.  2  del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio  2006,  n. 21, evitando
l'aggravio  di  procedure  di  riscossione  finalizzate  ad acquisire
risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti
vantati  dai  comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi
dell'art.  2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n.
3032  del  21 dicembre  1999,  come  modificato dall'art. 9, comma 5,
dell'ordinanza  di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai
sensi  dell'art.  5,  comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n.
3100   del   22 dicembre   2000,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3286 del 9 maggio 2003, in
relazione  all'attivita'  di  smaltimento dei rifiuti effettuata fino
alla  data  del  15 dicembre  2005,  possono  essere  compensati  dal
commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania,
a  seguito  di  apposita  verifica contabile, con i debiti maturati a
carico  dei  medesimi  enti  locali per il pagamento della tariffa di
smaltimento  dei  rifiuti  dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005
alle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.