Art. 3.
  1.  Il  termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero
dei   tributi  non  corrisposti  per  effetto  dei  provvedimenti  di
sospensione, e' differito al mese di gennaio 2007.