Art. 6.
  1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza
di  protezione  civile  n.  3494/2006  citata  in  premessa,  per  il
compimento  delle  iniziative  di  sua  spettanza,  si  avvale  della
collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.
  2.  Con  successivo  provvedimento  del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  e'  determinato  il  compenso da corrispondere al
soggetto  attuatore  e  al  collaboratore  di  cui  al comma 1, con i
criteri  e le modalita' previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza
di protezione civile n. 3388/2004.
  3.  Nell'ottica  di favorire un rapido rientro nell'ordinario della
situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino
idrografico  del  fiume  Sarno,  le somme residue di cui all'art. 10,
comma  1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3348  del  2 aprile  2004,  relative  alle  tariffe del
servizio  di  depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999
ed   il   13 aprile   2004,  riscosse  dai  comuni  e  versate  sulla
contabilita'   speciale   intestata  al  commissario  delegato,  gia'
decurtate  delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno
depurazione, sono trasferite alla regione Campania.
  4.  La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede,
altresi',  all'acquisizione  delle somme dovute e non ancora riscosse
dai  comuni  per  il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al
comma 3.
  5.  La  regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili
di  cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato
per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania
le  somme ad esso ancora spettanti per l'attivita' di gestione svolta
in  esecuzione  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3100  del
22 dicembre  2000,  per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed
il  24 marzo  2003.  La medesima regione, sulla scorta delle medesime
risorse,  procede  altresi'  al  rimborso delle spese di gestione del
servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate
dagli   enti  e  dalle  amministrazioni  competenti  per  il  periodo
precedente all'avvio del servizio idrico integrato.
  6.   Il  personale  della  direzione  S.I.I.T.  Campania  -  Molise
impiegato  dal  commissario  delegato  nelle attivita' finalizzate al
superamento   della  situazione  di  emergenza  di  cui  al  presente
articolo,   e'   autorizzato,  nel  limite  di  ventisei  unita',  ad
effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario
mensile  pro-capite,  con  oneri  a  carico dei fondi del commissario
delegato di cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.