Art. 6. 1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici. 2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 1, con i criteri e le modalita' previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004. 3. Nell'ottica di favorire un rapido rientro nell'ordinario della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, gia' decurtate delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno depurazione, sono trasferite alla regione Campania. 4. La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede, altresi', all'acquisizione delle somme dovute e non ancora riscosse dai comuni per il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al comma 3. 5. La regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili di cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania le somme ad esso ancora spettanti per l'attivita' di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003. La medesima regione, sulla scorta delle medesime risorse, procede altresi' al rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato. 6. Il personale della direzione S.I.I.T. Campania - Molise impiegato dal commissario delegato nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di emergenza di cui al presente articolo, e' autorizzato, nel limite di ventisei unita', ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile pro-capite, con oneri a carico dei fondi del commissario delegato di cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.